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Libera professione

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Libero professionista

La strada della libera professione è per gli infermieri una possibilità per l’esercizio della professione in modo autonomo, organizzando direttamente la propria attività assistenziale, di consulenza, formazione ed educazione; il professionista può operare sia individualmente sia in forma associata, con interlocuzione diretta con l'utente/committente, secondo norme legislative, fiscali e deontologiche, garantendo un rapporto di fiducia e la responsabilità diretta sulle scelte assistenziali, nonché il rispetto delle regole della concorrenza e delle norme del Codice Deontologico.

Ad oggi, la libera professione infermieristica si sta ampliando, andando oltre l'ospedale verso servizi territoriali, assistenza domiciliare, medicina del lavoro e altre realtà, consentendo l’affermazione del proprio status professionale e delle proprie competenze con un’alta spedibilità e mobilità.

Inoltre, l'infermiere può esercitare la libera professione anche se dipendente pubblico, purché rispetti norme e orari, secondo le ultime disposizioni legislative.
Dal punto di vista economico, la libera professione può offrire compensi più alti rispetto al lavoro dipendente, ma richiede anche di gestire in autonomia aspetti fiscali e organizzativi e di affrontare l'assenza di alcune tutele come ferie pagate o malattia retribuita.

Adempimenti per l'esercizio della libera professione infermieristica
L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto o in forma individuale (apertura di una propria partita IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) o in forma collegiale (associato di una associazione tra professionisti con un minimo di due soggetti Infermieri) o socio di cooperative. L’apertura di partita IVA dà la possibilità al professionista di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato. L’esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l’attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti e secondo le disposizioni dei contratti stessi.
Attività svolta in forma individuale

Gli adempimenti per chi esercita la libera professione con apertura di partita IVA sono :

  • Iscrizione all’Albo Professionale
  • Apertura Partita Iva
  • Comunicazione all’Ordine
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
  • Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri
  • Adesione ad adeguata polizza assicurativa sui rischi professionali

Gli adempimenti per chi esercita la libera professione con contratto di co.co.co sono :

  • Iscrizione all’Albo Professionale
  • Comunicazione all’Ordine
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
  • Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri

Nota fiscale: Il reddito da co.co.co. è assimilato a quello di lavoro dipendente.

Il committente adempie agli obblighi fiscali. Il collaboratore, se detiene altri redditi o vuole portare in deduzione alcune spese, deve presentare il modello Unico.

Attività svolta in forma associata

L’infermiere professionale può svolgere la propria attività in forma collegiale sia all’interno di una associazione di professionisti che di una cooperativa.

L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività.

Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associazione sono :

  • Apertura Partita Iva
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria

Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associato sono :

  • Iscrizione all’Albo Professionale
  • Comunicazione all’Ordine
  • Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
  • Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri
  • Dichiarazione dei redditi

Le cooperative sono enti equiparati alle società di capitali in cui lo scopo principale non è un fine di lucro ma di interesse generale e cioè mutualistico.

Il socio di cooperativa può essere dipendente della stessa, collaboratore coordinato e continuativo della cooperativa o libero professionista con propria partita Iva.

Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano quindi a seconda del tipo di rapporto che si instaura.

Educazione continua in medicina (ECM)

Il libero professionista deve garantire il rispetto della normativa in materia di formazione continua (D.Lgs. 502/1992), obbligo in comune con l’infermere dipendente; da gennaio 2023, con la conversione in legge del D.L. 152/2021 (PNRR) diventa inoltre operativo l’emendamento all’Articolo 10 della Legge Gelli: a decorrere dal triennio formativo ECM 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma di Formazione Continua in Medicina, non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso.

Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)

“La visita medica del lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici (es. rischio biologico, movimentazione carichi, turni notturni), e che rientrano nell’organizzazione aziendale.”

Anche se il testo però parla in genere di "lavoratori subordinati" (dipendenti), l’obbligo è esteso anche a collaboratori e liberi professionisti, se inseriti nell’organizzazione del committente.

Il libero professionista, indipendentemente dalla sede in cui svolge la propria attività autonoma, deve quindi rispettare le eventuali limitazioni o prescrizioni indicate in sede di visita medica.

Dipendenti e libera professione

E’ possibile l’esercizio della libera professione anche per gli infermieri dipendenti, sia pubblici che privati, purché in modo “limitato” rispetto ad un infermere libero professionista puro.

  • Per il dipendente pubblico la libera professione non deve presentare incompatibilità con l’impiego principale, vi è quindi il “divieto di svolgere attività private in conflitto con l’orario di servizio o che creino conflitti di interesse” (art. 53 D.lgs. 165/2001).

Dev’essere anche presente l’autorizzazione per l’attività extra-orario (ad oggi D.L. 127/2021, art. 3-quater e modifiche introdotte dal D.L. 34/2023) ed è obbligatoria una rendicontazione bimestrale all’ente pubblico da cui si dipende.

In sintesi, per il dipendente pubblico che volesse svolgere anche la libera professione, è necessario rivolgersi all’amministrazione della propria azienda.

  • Per il dipendente privato l’attività di libera professione è consentita se non è presente un vincolo di esclusività e gli obblighi ricadono esclusivamente nella comunicazione al datore di lavoro, se previsto dal contratto, e nel rispetto dell’orario di lavoro per non creare conflitto con la normale occupazione da subordinato.

Quindi, il dipendente privato che volesse svolgere anche la libera professione, è necessario prendere accordi con il datore di lavoro.

FNOPI sulla libera professione

Allo scopo di guidare il libero professionista, fornendo elementi di orientamento la Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche ha rilasciato un Vadenecum della libera professione infermieristica (rilasciato in marzo 2025) che racchiude molti aspetti e spunti attuali per guidare il libero professionista nella sua realta; sempre a cura di FNOPI, è online la Piattaforma delle Prestazioni dei liberi Professionisti

Liberi professionisti

Consulta l'elenco degli Infermieri Liberi Professionisti del territorio, suddiviso in ordine alfabetico per ogni Comune.
COGNOMENOMELOCALITA'TELEFONOCELL
PERONIDALILABAGNACAVALLO (RA)320/0880939
ALOISI GIULIACLASSE (RA)348/1739209
ARCECI CRISTINARUSSI333/6638736
BACCARINI CHIARARAVENNA348/5791257
BANDINIDANIELES. PIETRO IN VINCOLI (RA)0544/551766338/3279186
BARLOTTI MARIKALUGO347/2501083
BARONECOSIMOBAGNACAVALLO (RA)393/8963442
BARONI KATIA FAENZA347/2843455
BARONIPATRIZIAPORTO CORSINI  (RA)347/3293634
BELLI LORENZOPORTO FUORI (RA)334/2692170
BERARDI CLAUDIABAGNACAVALLO349/1196749
BIONDI ROSANNARAVENNA347/3093016
BLANCATOALESSANDRARAVENNA346/6903756
BLANCO SANCHEZ MARIA DEL CARMENLUGO (RA)338/3950751
BUOSIGIULIARAVENNA347/0158950
CAMELLI CLAUDIAFAENZA338/8600004
CANDELOROANDREALUGO (RA)0545/900702348/8226563
CARUSO ILARIA RAVENNA345/0859583
DI LORENZO MARINARAVENNA 0544/256590 320/2121943
DI PALMARAFFAELEBARBIANO (RA)349/8375254
ETTORRE CATIUSCIA FAENZA339/3262818
GAGLIARDIMATTEORAVENNA333/8340401
GIAIMOSTEFANIASANT'ANTONIO (RA)339/7182177
GIUGNIVALENTINARAVENNA334/8735703
GOMEZ OLIVARES ISBETRAVENNA 339/4139161
GONCALVESVERAALFONSINE (RA)0544/80325333/9142848
GUADAGNOGAIARAVENNA348/9279408
HOXHAKLARIDARAVENNA328/4885178
LORUSSOMARINABARBIANO (RA)345/6050681
LUNGUIRINEL CONSTANTINCOTIGNOLA (RA)393/8357703
MANSI ANGELO RAVENNA 335/6569672
MASALADEVIDMASSALOMBARDA (RA)392/6856259
MELANDRIFEDERICAVILLANOVA DI BAGNACAVALLO (RA)349/1025491
MERENGOLORENZORAVENNA348/5684872
MORELLIELENAMASSALOMBARDA (RA)347/1478871
NARDELLARACHELELAVEZZOLA333/3928241
PIRELLIFIORELLAMEZZANO (RA)335/8345431
ROBUSTODARIORAVENNA389/4392634
SPADONI FOLICALDI ALISSARAVENNA 392/76388033
TARTARI MARTINARAVENNA338/9469452
TERNAVASIOEMMABAGNACAVALLO (RA)347/4266292
TRASFORINIMARIKAFUSIGNANO (RA)393/0556733

Tariffario

Qual è la situazione normativa attuale?

Il Decreto Bersani (DL 223/2006, poi Legge 248/2006) ha abrogato i tariffari minimi per le professioni ordinistiche, tra cui quello degli infermieri. Questo significa che il Nomenclatore Tariffario Nazionale IPASVI (2002) non è più vincolante per legge.

Il Nomenclatore Tariffario Nazionale IPASVI è un documento storico che fino al 2006 era regolamentato e vincolante, ma oggi funge solo da riferimento deontologico e interpretativo, soprattutto in assenza di un tariffario ufficiale vigente.

Modulistica

A parte l’iscrizione all’Albo, effettuabile presso la nostra segreteria, si rimanda al sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica