Dopo anni di attesa e di pressioni, spesso, contrastanti, è finalmente legge il decreto delegato cd “Lorenzin” che interviene su di una consistente parte della materia sanitaria.
Gli argomenti trattati spaziano dalla sperimentazione clinica dei medicinali (art. 1) ai comitati etici (art. 2), alla medicina di genere (art. 3), all’istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie che coinvolgono Assistenti Sociali e OSS (art. 5), per proseguire poi con la disciplina per l’individuazione e l’istituzioni di nuove professioni sanitarie (art. 6 e 7) e così a seguire non dimenticando pene aumentate per un maggior contrasto all’esercizio abusivo di professione.
La parte che maggiormente ci riguarda e interessa è l’art. 4 che opera una profonda revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte rinnovando la precedente normativa concernente gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni.
Come prima innovazione rispetto al vigente ordinamento istitutivo gli Ordini, il DDL prevede una nuova definizione degli Ordini che “vengono definiti come “enti pubblici non economici”, che agiscono quali organi sussidiari (superando così la tradizionale definizione di “enti ausiliari” utilizzata di norma finora ndr.) dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale“. (vedi Quotidiano sanità)
In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato, un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini soggetti al controllo del Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di Collegio in Ordine. Questa novità importantissima richiama gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v. comma 9, articolo 3).
A questi ordini – insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici – si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Al riguardo si sottolinea che la disciplina dell’ordine dei biologi è inserita dall’articolo 9 nell’ambito delle professioni sanitarie, cui si aggiunge, a norma del medesimo articolo, la professione di psicologo per la quale, tuttavia, rimane ferma l’attuale normativa in materia di organizzazione, con alcune modifiche (v. articolo 9).
Gli ordini sopra citati sono costituiti a livello territoriale: durante l’esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012.
Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale – in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica), sentite le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati.
Viene anche disposto che per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli ordini interessati, può disporre il ricorso a forma di avvalimento o associazione tra i medesimi.
Infine, viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le reazioni di tenore contrastante non si sono fatte attendere dalla soddisfazione di Barbara Mangiacavalli, presidente Ipasvi, che afferma che il nostro sarà il più grande ordine professionale italiano come numero di iscritti, al plauso di tutti le professioni riconosciute al rango ordinistico e al disappunto di alcune rappresentanze dei medici.
Ora si attendono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del disegno di legge S.1324 – B e i Decreti legge collegati necessari a dare corso concreto a quanto stabilito dalla nuova normativa.
Ci chiameremo OPI: Ordine delle Professioni Infermieristiche o semplicemente Ordine degli Infermieri? Vedremo ma da oggi la nostra professione acquista una maggiore autorevolezza e consapevolezza del proprio valore ed importanza nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale.
Un primo atto concreto è che Ipasvi a breve si chiamerà FNOPI, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.