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Amministrazione trasparente

Obblighi di Trasparenza e Pubblicità

Il D.Lgs. 33/2013 impone alle Pubbliche Amministrazioni (PA) l’obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all’allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle PA della legalità e della trasparenza. Sono previste sanzioni per le PA inottemperanti.

“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.

(Art. 2, comma 2 bis del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013)
Natura Giuridica e Ambito di Applicazione
Ai sensi di tale norma, l’OPI di Ravenna non si configura quale destinatario diretto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma è soltanto tenuto ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità.
Pur ritenendo che la sopracitata disposizione riconosca piena autonomia funzionale agli Ordini e ai Collegi Professionali, si considera comunque conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il rispetto, anche da parte dell’OPI di Ravenna, dei principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, in ossequio alle prescrizioni di cui all’allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013, per tutti gli aspetti compatibili con la natura, le dimensioni, la disciplina normativa e la struttura organizzativa dell’ente stesso.
Articolazione della Sezione “Amministrazione Trasparente”
L’allegato 1 al D.Lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto, in quanto non applicabili o non presenti nel caso dell’OPI di Ravenna:
• Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
• Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio;
• Informazioni ambientali;
• Strutture sanitarie private accreditate;
• Mancanza di patrimonio immobiliare e assenza di figure dirigenziali.
Recepimento delle Prescrizioni
L’OPI di Ravenna, con l’approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione, ha recepito le prescrizioni e le indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio. La Sezione “Amministrazione trasparente” è stata realizzata sul sito istituzionale dell’Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, nella misura in cui esse risultano compatibili con le peculiarità sopra evidenziate.