L’attività in regime di libera professione impone la scelta della forma nella quale il professionista intende svolgerla vincolandolo alle specifiche attribuzioni previste dalla vigente normativa.
Dopo un avvio graduale da parte degli Infermieri, l’attività in regime di libera professione sta conoscendo, nel nostro paese, un periodo di grande sviluppo ed attualmente comprende oltre 12.000 professionisti.
Aldilà delle disposizioni in materia fiscale che regolamentano in generale l’attività autonoma, è opportuno conoscere a pieno il proprio ruolo sociale, la responsabilità del proprio operato e le modalità operative specifiche.
La pubblicità sanitaria, il cui rispetto è verificato dal Collegio, deve rispecchiare criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.
Le più importanti indicazioni normative sono rappresentate da:
- Legge 5 febbraio 1992 n.175 “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”
- Dm 14 settembre 1994 n.739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”
- Legge 26 febbraio 1999 n.42 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie ” (ovvero abolizione del mansionario)
- Febbraio 1999 “Codice Deontologico”
- Legge 10 agosto 2000 n.251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”
ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto o in forma individuale (apertura di una propria partita IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) o in forma collegiale (associato di una associazione tra professionisti con un minimo di due soggetti Infermieri) o socio di cooperative.
L’esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità al professionista di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.
L’esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l’attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti e secondo le disposizioni dei contratti stessi.
ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE
A ) Gli adempimenti obbligatori per chi esercita la libera professione con apertura di partita IVA sono :
- Iscrizione all’Albo Professionale
- Apertura Partita Iva
- Comunicazione al Collegio
- Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
- Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri
E’ opportuna altresì l’attivazione di adeguata polizza assicurativa sui rischi professionali
- B) Gli adempimenti obbligatori per chi esercita la libera professione con contratto di co.co.co sono :
- Iscrizione all’Albo Professionale
- Comunicazione al Collegio
- Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
- Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri
La normativa fiscale vigente ha inserito il reddito di co.co.co tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai soli fini fiscali pertanto è il committente che adempie a tutti gli obblighi fiscali. Il collaboratore nel caso detenga altri tipi di reddito o voglia portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi
alcune spese deducibili, dovrà provvedere a compilare e presentare il modello Unico.
ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA ASSOCIATA
L’infermiere professionale può svolgere la propria attività in forma collegiale sia all’interno di una associazione di professionisti che di una cooperativa.
L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività.
Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associazione sono :
- Apertura Partita Iva
- Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
Gli adempimenti fiscali-previdenziali a carico dell’associato sono :
- Iscrizione all’Albo Professionale
- Comunicazione al Collegio
- Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria
- Iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza degli Infermieri
- Dichiarazione dei redditi
Le cooperative sono enti equiparati alle società di capitali in cui lo scopo principale non è un fine di lucro ma di interesse generale e cioè mutualistico.
Il socio di cooperativa può essere dipendente della stessa, collaboratore coordinato e continuativo della cooperativa o libero professionista con propria partita Iva.
Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano quindi a seconda del tipo di rapporto che si instaura.